Ristrutturazione Casa del Convivente: Chi Può Detrarre le Spese nel 2026?

March 30, 2026
Bonus Ristrutturazione 2026

Ristrutturazione Casa del Convivente:
Chi Può Detrarre le Spese?

La guida completa alle detrazioni IRPEF per i familiari conviventi e i partner di fatto, aggiornata alle novità della Legge di Bilancio 2025 e alla Circolare n. 8/2025.

Art. 16-bis TUIR
Dichiarazione 730/2026
Circ. AdE n. 8/2025

Stai vivendo nell'appartamento del tuo partner, hai pagato i lavori di ristrutturazione di tasca tua e ora ti chiedi se puoi portarli in detrazione nel 730/2026? La risposta è , ma ci sono condizioni precise da rispettare. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il punto tramite la rubrica FiscoOggi, dissipando dubbi che riguardano milioni di contribuenti.

Chi Sono i Soggetti Ammessi alla Detrazione?

Secondo l'art. 16-bis del TUIR, la detrazione non spetta solo al proprietario. Hanno diritto all'agevolazione anche questi soggetti, purché sostengano direttamente le spese:

💍
Coniuge convivente Anche separato, se assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge
👨‍👩‍👧‍👦
Parenti entro 3° grado Genitori, figli, fratelli, zii, nipoti conviventi
👪
Affini entro 2° grado Suoceri, cognati e altri affini conviventi
❤️
Convivente more uxorio Partner di fatto, dal 1° gennaio 2016 (Legge Cirinnà)
🏳️‍🌈
Unione civile Equiparato al coniuge dalla L. 76/2016

📋 Non è necessario alcun contratto di comodato. È sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la convivenza, oppure la risultanza anagrafica.


I 3 Requisiti Fondamentali

1
Convivenza effettiva al momento dei lavori

Lo stato di convivenza deve esistere già alla data di inizio lavori (o alla data di pagamento delle spese, se precedente). Non è sufficiente diventare conviventi dopo. Si attesta con autocertificazione o residenza anagrafica comune.

2
Spese sostenute direttamente dal convivente

Le fatture devono essere intestate al convivente che intende detrarre. I pagamenti vanno eseguiti con bonifico parlante, indicando causale, codice fiscale del beneficiario e partita IVA dell'impresa esecutrice.

3
L'immobile deve essere "a disposizione" del convivente

Si può detrarre solo per un immobile effettivamente utilizzato dalla coppia convivente. Non è ammessa la detrazione per un immobile del proprietario dato in comodato a terzi o ad altri familiari.

Le Aliquote 2026 per Categoria

Soggetto Aliquota 2025–2026 Massimale 50%?
Proprietario – abitazione principale 50% 96.000 € ✓ SÌ
Proprietario – altro immobile 36% 96.000 € ✗ NO
Familiare convivente / convivente more uxorio 36% 96.000 € ✗ NO
Locatario / comodatario 36% 96.000 € ✗ NO
⚠️ Dal 2027 l'aliquota base scende al 30% per tutte le categorie non proprietarie. La detrazione si ripartisce in 10 quote annuali di pari importo.

Il Caso Speciale: Convivente More Uxorio (Coppia di Fatto)

Dal 1° gennaio 2016, grazie alla Legge Cirinnà (n. 76/2016), il partner di fatto ha gli stessi diritti del familiare convivente in materia di detrazioni fiscali per ristrutturazioni. La disponibilità dell'immobile è considerata insita nella convivenza stessa, senza bisogno di formalizzare alcun comodato. La Circolare n. 8/2025 ha ribadito questo principio, confermando la detrazione al 36% anche su immobili diversi dall'abitazione principale della coppia.

Lavori Condominiali: Come Funziona?

Il convivente può detrarre anche la sua quota delle spese per le parti comuni condominiali. Ecco la procedura:

1
Richiedere all'amministratore il documento attestante il pagamento della quota millesimale
2
Annotare sul documento i propri dati anagrafici (nome, codice fiscale)
3
Attestare l'effettivo sostenimento della spesa e la percentuale sostenuta
4
Conservare il documento per la dichiarazione dei redditi (730/Modello Unico)

Riepilogo Operativo — Cosa Devi Fare

  • Convivenza attestata prima dell'inizio lavori (o prima del pagamento)
  • Fatture intestate al convivente che porta in detrazione
  • Pagamento tracciabile con bonifico parlante (causale + CF + P.IVA)
  • L'immobile è effettivamente usato dalla coppia convivente
  • Detrazione al 36% su massimo 96.000 €, in 10 rate annuali
  • Non spetta il 50%: riservato esclusivamente ai proprietari di prima casa
  • Non è detraibile per immobili dati in uso a terzi o altri familiari

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